Palma Boria 2Spunti di riflessione in merito alle modifiche normative apportate alla disciplina della transazione fiscale e previdenziale

 

Il recente D.L. n. 125/2020 ha apportato rilevanti novità in tema di trattamento dei crediti fiscali e contributivi nell’ambito dell’istituto della transazione fiscale

L’istituto della transazione fiscale, disciplinato dall’art. 182 ter del regio decreto n. 267/42 (cd. legge fallimentare), è stato di recente modificato dalla L. n. 159/2020, di conversione del D.L. n. 125/2020, al fine di aiutare le aziende a superare l’attuale crisi economica e finanziaria.

La transazione fiscale rappresenta, infatti, uno dei rimedi utilizzabili per la composizione della crisi d’impresa nell’ambito del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti ed è volta ad ottenere una riduzione e/o una dilazione di pagamento dei crediti tributari amministrati dalle Agenzie fiscali e dei contributi amministrati dagli Enti gestori di forme di previdenza obbligatorie nonché dei relativi accessori.

Nella vigenza della precedente versione normativa, si assisteva di frequente alla mancata omologazione di accordi di transazione a causa dell’inerzia o del diniego dell’Amministrazione finanziaria, il cui voto risultava indispensabile per il raggiungimento del quorum richiesto per l’approvazione della proposta concordataria.

Al fine di superare tale empasse, il Legislatore con il recente intervento normativo – anticipando l’applicazione di disposizioni già previste dal nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza – ha previsto la possibilità per Giudici e Tribunali di omologare gli accordi di ristrutturazione dei debiti e i concordati preventivi anche se gli Enti creditori non si dovessero essere espressi sulla proposta presentata dal debitore.

Più precisamente, il Tribunale procederà ad omologare l’accordo anche in mancanza di voto da parte delle Agenzie fiscali ed Enti previdenziali nei seguenti casi:

– quando l’adesione degli Enti creditori è indispensabile per il raggiungimento del quorum richiesto per l’approvazione della proposta;

– quando la proposta di transazione è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, sulla base delle risultanze della relazione di un professionista abilitato indipendente.

Ne consegue che, al verificarsi delle predette condizioni, l’omologazione dell’accordo prescinde da ogni valutazione circa la convenienza della proposta del debitore.

Si tratta di una innovazione normativa che determina una sorta di automatismo nella valutazione della transazione fiscale, limitando la discrezionalità dell’Amministrazione finaziaria e garantendo un maggior utilizzo dello strumento in esame.

Per effetto della transazione fiscale le imprese che si trovano in una situazione di crisi finanziaria, reversibile o irreversibile, possono proporre alle Agenzie Fiscali e all’INPS una falcidia e/o una dilazione di pagamento dei debiti tributari ben più ampia di quella ordinaria, dimostrando la necessità delle falcidie e delle dilazioni richieste per mezzo di un piano di risanamento attestato da un professionista indipendente.

Da ultimo, occorre evidenziare che la recentissima circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34/E del 29 dicembre 2020 ha fornito chiarimenti in tema di gestione delle proposte di transazione fiscale nelle procedure di composizione della crisi di impresa.

In particolare, con tale documento di prassi sono fornite precise indicazioni operative per permettere alle strutture territoriali dell’Agenzia delle entrate una tempestiva gestione delle procedure di composizione delle crisi di impresa, nell’ottica di favorire la ripresa produttiva, la conservazione dei livelli occupazionali e per supportare gli operatori che si trovano a fronteggiare la congiuntura economica del momento.

Sulla base delle recenti modifiche normative introdotte, sono delineate le regole per la valutazione delle proposte di trattamento del credito tributario presentate dai contribuenti per uniformare il comportamento degli uffici su tutto il territorio nazionale, in considerazione del crescente ricorso a tale strumento.

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