Palma BoriaSpunti di riflessione in merito al regime doganale delle merci esportate nel Regno Unito a seguito della BREXIT

Lo scorso 24 dicembre 2020 è stato concluso l’iter di recesso del Regno Unito dall’Unione europea mediante la stipula del cd. “agreement in principle“, che definisce le modalità di futura cooperazione tra UE-UK a partire dal 1° gennaio 2021.

Chiarimenti sulla disciplina dei dazi applicati sulle merci viaggianti a cavallo del periodo di recesso del Regno Unito dall’Unione europea

A decorrere da tale data, dunque, il Regno Unito è uscito dall’unione doganale e IVA europea con l’ eccezione dell’Irlanda del Nord, che continuerà a essere parificata al territorio europeo sia a fini IVA che doganali.

Ne cosegue che le aziende che intrattengono rapporti economici con il Regno Unito dovranno rivedere l’impostazione della propria operatività alla luce della normativa doganale ed eventualmente richiedere, in base alle operazioni da effettuare, le necessarie autorizzazioni.

Nello specifico, le operazioni di manutenzione, riparazione, lavorazione e trasformazione che avvenivano senza formalità, a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea, saranno qualificabili come operazioni di perfezionamento attivo o passivo e dunque soggette a preventiva autorizzazione da gestire mediante il Customs Decisions System (CDS).                                                                                 

Inoltre, tutte le cessioni di merci effettuate dall’Italia al Regno Unito rappresenteranno delle operazioni di esportazione (da Paese UE a Paese extra UE) e pertanto saranno soggette alle procedure doganali, a prescindere dalla negoziazione o meno di un accordo.

Tuttavia, per le merci in transito nel periodo di recesso sono previsti dei regimi facilitati che comportano l’abbattimento dei dazi e lo snellimento dei processi doganali ai sensi dell’art. 47 del documento di recesso 2019/C384/01.

In particolare, la norma prevede che “la circolazione di merci che abbia avuto inizio prima della fine del periodo di transizione e si concluda dopo la fine del periodo di transizione è considerata circolazione all’interno dell’Unione ai fini dei requisiti in materia di licenze di importazione e di esportazione previsti dal diritto dell’Unione”.

In altri termini, tale disposizione consente – laddove sia possibile dimostrare che il trasporto dei beni sia iniziato prima dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea – che le merci  possano ancora essere assoggettare al regime previgente, senza formalità doganali.

In ogni caso, al fine di fruire di tale regime agevolato, occorrerà dimostrare la posizione doganale delle merci unionali nonché fornire prova circa il momento in cui è stata inviata la merce mediante il documento di trasporto.

Nella maggioranza dei casi, la data di invio della merce coincide con la data in cui il vettore ha preso in consegna le merci per il trasporto, oppure con la data in cui le merci sono prese in consegnate da uno spedizioniere.

Tale principio di libera circolazione delle merci già in viaggio opera sia in materia di dazi ed IVA sia in materia di accise, oltre che per le disposizioni previste in tema di clausole di conformità, le regole di etichettatura o di certificazione.

In ragione di quanto esposto, ove l’operatore economico non fosse in grado di fornire le prove richieste dall’art. 47, si applicherà il regime doganale ordinario.

Ne consegue che le merci saranno immesse in libera pratica nel territorio doganale dell’Unione solo a seguito delle procedure di sdoganamento e del pagamento delle obbligazioni doganali.

Tale modus operandi, come confermato anche dai documenti di lavoro Taxud, si applicherà anche alle merci unionali che circolano tra due Paesi del territorio doganale dell’Unione transitando attraverso il Regno Unito.

In definitiva, in attesa di un ulteriore ed eventuale accordo commerciale tra UK e UE, le operazioni di esportazione di merci verso il Regno Unito sono soggette al pagamento delle obbligazioni doganali. All’arrivo della merce UE nel Regno Unito, infatti, il destinatario dovrà sostenere i costi indicati dal nuovo regime tariffario doganale e sdoganare la merce.

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