Con la conversione del Decreto Sostegni-ter, il Legislatore estende la facoltà di sospendere gli ammortamenti anche al bilancio 2022
La possibilità di sospendere gli ammortamenti sul bilancio civilistico è nata come misura di contenimento delle conseguenze derivanti dall’emergenza sanitaria e nel contesto delle misure di contrasto adottate.
Al riguardo, la misura, promulgata con il DL 104/2020 (c.d. Decreto Agosto), in origine era limitata al solo esercizio 2020 ed assumeva la forma di norma in deroga con l’obiettivo di limitare l’impatto della contingenza sui bilanci civilistici.
L’articolo 5-bis del decreto Sostegni-ter (Decreto Legge n.4 del 2022), convertito in legge il 24 Marzo, ha riproposto non solo per il 2021, ma anche per il 2022 la possibilità di sospendere la contabilizzazione, in tutto o in parte, dell’ammortamento dei beni immateriali e materiali
iscritti in bilancio, nonostante la norma sia stata non poco criticata per la sua capacità di fare assumere forma creativa e poco veritiera alla situazione patrimoniale e finanziaria della società e al risultato economico dell’esercizio.
A differenza di quanto precedentemente stabilito dalla Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di Bilancio 2022), potranno beneficiare della proroga non solo coloro i quali, nel bilancio 2020, hanno già usufruito della sospensione per il 100% degli ammortamenti, ma anche e soprattutto quei soggetti che nel 2020 non hanno integralmente (ma solo in misura parziale) contabilizzato l’ammortamento dei beni materiali e immateriali iscritti in bilancio.
Rimangono, peraltro, ferme (così come nelle precedenti modifiche normative) le modalità applicative della norma derogatoria, con la conseguenza che continuano a essere previsti l’obbligo di destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata e specifici obblighi informativi nella nota integrativa.
A questo proposito, la nota integrativa deve indicare:
- quali immobilizzazioni ed in quale misura non sono stati contabilizzati gli ammortamenti;
- le ragioni che hanno indotto ad avvalersi della deroga;
- l’impatto economico e patrimoniale della deroga.
Dal punto di vista contabile le regole applicabili sono quelle contenute all’interno del documento interpretativo Oic 9/2021. Pertanto, sono esclusi dal perimetro normativo coloro che redigono il bilancio non adottando le regole del codice civile ed i principi contabili nazionali.
Prevedendo che gli effetti negativi della pandemia e della più recente situazione causata dalla guerra in Ucraina spingeranno ad un utilizzo integrale della sospensione, secondo l’OIC ove l’ammortamento civilistico fosse stato interamente sospeso, la quota di ammortamento dell’esercizio successivo sarebbe stata pari al rapporto tra il valore residuo ammortizzabile e la durata utile aggiornata. Quanto appena detto non determinerebbe modifiche di valore della quota di ammortamento, ma semplicemente un allungamento della durata utile del bene.
Infine, bisogna anche evidenziare come per le annualità 2021 e 2022 non è stata più riproposta la deroga sul presupposto della continuità aziendale. Infatti, durante la fase più acuta dell’emergenza pandemica era stata prevista, al ricorrere di determinate condizioni, la possibilità per le imprese OIC di redigere il bilancio senza che i valori iscritti siano considerati nel presupposto che l’azienda prosegua la sua attività nel suo normale corso, senza che vi sia né l’intenzione né la necessità di porre l’azienda in liquidazione o di cessare l’attività ovvero di assoggettarla a procedure concorsuali.
La mancata riproposizione di questa deroga impone delle considerazioni. Infatti, nel caso limite in cui un’impresa non abbia contabilizzato integralmente gli ammortamenti per due o tre esercizi dovrebbe, probabilmente, affrontare il problema della continuità e motivare, non senza difficoltà, nella nota integrativa la sussistenza della stessa.