La circolare n. 14/E del 17 maggio 2022 fornisce importanti chiarimenti in materia di credito d’imposta per investimenti in beni strumentali propri
Con la circolare n. 14/E del 17 maggio 2022 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un ampio commento alle novità fiscali introdotte dalla L. 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022) con particolare riguardo ai crediti d’imposta. L’Amministrazione Finanziaria si è concentrata sul credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.
Questo credito può essere usufruito da tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal
sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
In tale ambito viene sottolineato che il comma 44 della legge di bilancio 2022 proroga e rimodula la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, limitatamente ai beni materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello “Industria 4.0”.
Il principale chiarimento consiste nel fatto che il massimale di spesa per il tax credit sugli investimenti 4.0 del triennio 2023-2025 si dovrà calcolare su base annuale.
Più nello specifico, il tetto per i crediti d’imposta per gli acquisti di beni strumentali, che dal tenore letterale delle norme contenute all’interno della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sembrerebbe essere limitato a un massimale di 20 milioni di euro per l’intero triennio, viene invece interpretato dall’Amministrazione Finanziaria come tetto annuale.
Pertanto, i contribuenti avranno a disposizione un credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali non limitato ad un tetto massimo di 20 milioni di euro per l’intero triennio, bensì pari ad un massimo della suddetta cifra per ogni singolo anno che costituisce il triennio di riferimento, per un totale di 60 milioni di euro.
La stessa Agenzia dell’Entrate illustra l’applicazione di questa interpretazione “estensiva”, contrastante con il dato letterale della norma, specificando come la circolare in esame fornisca dei chiarimenti che “tengono conto della documentazione relativa ai lavori parlamentari, con particolare riguardo alle relazioni illustrativa e tecnica e ai Dossier della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica”.
Infatti, è proprio all’interno dei documenti preparatori che appare evidente la volontà del legislatore di considerare quel limite per ciascuno degli anni che compongono il triennio di validità della misura.
È necessario specificare come non subiscono modifiche di alcun tipo le altre previsioni circa le modalità di utilizzo del credito d’imposta in esame, per le quali continuano a trovare applicazione le indicazioni contenute all’interno della circolare n. 19/E del 2021.
Il contribuente può, quindi, scegliere di utilizzare il credito direttamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, a partire da quella relativa al periodo d’imposta in cui le minusvalenze, perdite e differenziali negativi si considerano realizzati ovvero in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’articolo 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate non chiarisce se questa tripartizione riguardante il computo annuale del plafond fino al 2023 debba estendere il proprio campo di applicazione anche a quanto stabilito dal Dl. n. 4 del 2022, dove il legislatore prevede la possibilità di usufruire di un nuovo scaglione di spesa, sempre all’interno del medesimo triennio, compreso trai 10 e i 50 milioni di euro, riguardante investimenti con obiettivi di transizione ecologica da determinare con un futuro decreto ministeriale.