Il provvedimento 143438/22 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce le modalità per la compilazione e l’invio dell’autocertificazione prevista per i cd. Aiuti Covid
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello da utilizzare e le istruzioni da seguire (provv. 143438/2022) per la compilazione dell’autodichiarazione “Aiuti di Stato” sciogliendo i nodi relativi alla cumulabilità e alternatività delle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework (D.l. 22 marzo 2021, n. 41). Facendo chiarezza, la sezione 3.1 è rubricata “aiuti di importo limitato” e riguarda gli aiuti concessi sottoforma di sovvenzioni dirette, anticipi, rimborsi e agevolazioni fiscali legate all’emergenza Covid-19.
La sezione 3.12 relativa agli “aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” è, invece, categoria residuale, riferita ad ulteriori aiuti di Stato ammissibili sempre in riferimento alla crisi pandemica.Con il provvedimento emanato si chiarisce come tutti i contribuenti beneficiari degli aiuti saranno obbligati alla verifica e alla successiva dichiarazione, con atto notorio, del rispetto dei massimali previsti dalla disciplina sugli aiuti, avuto riguardo ai limiti previsti al 21 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dalle sezioni 3.1 e 3.12, relativi all’ importo dell’agevolazione richiesto ai sensi della Sezione 3.12, il quale non deve essere superiore al 70 per cento dei costi fissi non coperti sostenuti nel periodo in cui spetta il beneficio (la percentuale arriva al 90 per cento per le micro e piccole imprese), nonché al calo subito che deve essere pari, almeno, al 30 per cento dell’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi
registrati nel periodo di riferimento rilevante per beneficiare della misura, rispetto al corrispondente periodo del 2019.
Il provvedimento stabilisce, peraltro, come gli operatori economici che abbiano fruito degli aiuti di cui all’art. 1, co. 13 del 41/2021 (Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini per precompilata IVA), debbano presentare la dichiarazione in via telematica utilizzando il modello dell’Agenzia a partire dal 28 aprile 2022 fino al 30 giugno p.v.
Variano, invece, seppure marginalmente gli obblighi previsti per coloro che abbiano fruito della definizione agevolata delle somme contenute negli avvisi bonari. Invero pur restando il termine fissato al 30 giugno, qualora l’avviso bonario sia successivo a tale data, dovranno calcolarsi 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata. Si precisa come eventuali omissioni o dichiarazioni non veritiere comporteranno sanzioni amministrative e penali.
Lo stesso provvedimento delle entrate rimanda poi ad una serie di soggetti esentati dall’invio dell’autocertificazione. Si tratta di coloro che non abbiano usufruito delle misure di cui all’art. 1, co. 13, seppure riceventi gli aiuti cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework, nonché dei soggetti che abbiano già reso dichiarazione sostitutiva per accedere ad alcune misure a condizione che il beneficiario non abbia fruito di altri aiuti tra quelli di cui all’art.1, co.13. Si badi come, ai fini della dichiarazione devono indicarsi tutti gli aiuti rientranti nelle sezioni succitate e nell’art.1, co. 13 compresi quelli non fiscali e non erariali.
Ancora, degno di nota è il metodo di calcolo previsto per i massimali. In particolare, per il monitoraggio dei sostegni deve tenersi conto delle relazioni di controllo, le quali rilevano al fine della definizione della qualifica di “impresa unica” per la quale deve farsi riferimento alla definizione europea di cui tenere conto ai soli fini del calcolo dei massimali, non anche per fruire della sezione 3.12: gli importi che eccedono i massimali devono essere restituiti all’Agenzia delle Entrate volontariamente o, in alternativa possono scalarsi dagli aiuti successivi.
Si chiarisce, da ultimo come i massimali, di cui alle sezioni 3.1 e 3.12, sono cumulabili. Vale a dire che si potrà raggiungere un importo di 11.8 milioni di euro purché non si riferiscano agli stessi costi ammissibili e siano ricompresi nelle misure di cui all’art.1, co. 13.
Ancora, allocando una quota dell’aiuto in entrambe le sezioni, sempre alla medesima condizione che si tratti di una misura ricompresa nell’art.1, co. 13, il beneficiario potrà fruire alternativamente della sezione 3.1 e 3.12.
In questo modo diviene pienamente operativo l’art. 1 del cd. Decreto Sostegni approvato nel marzo 2021.