NewsChiarimenti in materia di definizione agevolata prevista dalla nuova legge di bilancio

La circolare 11/E del 13 gennaio 2023 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce i commi da 153 a 159 della Legge di Bilancio relativi alla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni.

Con la circolare CM 1/E del 13 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate, nell’illustrare le novità introdotte dalla Legge 197/2022 (art.1, commi da 153 a 159) (cd. Legge di Bilancio), fornisce i primi chiarimenti sulla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni per i periodi di imposta 2019, 2020 e 2021, riducendo gli oneri a carico dei contribuenti ed estendendo l’ampiezza dei piani di rateazione relativi a debiti di importo ridotto. 

In particolare si tratta della riduzione al 3% (rispetto al 10%) delle sanzioni dovute sulle imposte non versate o versate in ritardo, a seguito di controlli automatizzati, finalizzati a correggere gli errori materiali e di calcolo nella compilazione delle dichiarazioni. 

Nella circolare viene chiarito che rientrano nella definizione agevolata gli avvisi bonari relativi alle dichiarazioni per i periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021 aventi ad oggetto: 

  1. a) comunicazioni già recapitate per cui, al 1° gennaio 2023, il termine di pagamento dell’intero importo o della prima rata (30 giorni dalla comunicazione o 90 giorni in caso di avviso telematico) non è ancora scaduto;
  2. b) comunicazioni recapitate dopo il 1° gennaio 2023.

La definizione agevolata riguarda esclusivamente la sanzione e si perfeziona con il versamento dell’importo rideterminato con le sanzioni al 3% entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione originaria (90 nel caso di avviso telematico) o definitiva con rideterminazione degli esiti, indicando nel modello F24, il codice tributo 9001, l’anno di riferimento, e il codice atto relativo alla comunicazione. 

Il beneficio si conserva altresì in caso di lieve inadempimento ai sensi dell’art.15-ter DPR 602/1973, ossia in caso di ritardo nel versamento delle somme dovute o della prima rata, non superiore a 7 giorni; mancato versamento delle somme dovute o di una rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro; ritardo nel versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva). 

Il comma 155 della Legge di Bilancio prevede inoltre che la definizione agevolata con riferimento gli avvisi bonari riferiti a qualsiasi periodo d’imposta, per cui alla data del 1° gennaio 2023 sia regolarmente in corso un pagamento rateale. 

In tal caso, la definizione riguarda le rate in scadenza al 1° gennaio 2023 e l’agevolazione consiste nella rideterminazione delle sanzioni al 3% della parte di imposta (non versata o versata in ritardo) che residua ancora da pagare, considerati i versamenti rateali già eseguiti fino al 31 dicembre 2022. 

Ancora, è necessario specificare che, affinché il contribuente possa beneficiare della definizione agevolata nell’ipotesi suddetta, il pagamento rateale delle somme dovute prosegua senza soluzione di continuità, rispettando le scadenze previste dall’originario piano di rateazione. In caso di mancato pagamento, anche parziale, alle prescritte scadenze, tale da determinare la decadenza dalla rateazione, la definizione agevolata non produce alcun effetto e torneranno ad essere applicate le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. 

L’Agenzia chiarisce, inoltre che la modifica operata dalla legge di Bilancio (art. 1 comma 159) all’art. 3-bis, co. 1, del d.lgs. 462/1997, che ha elevato da 8 a 20 il numero massimo di rate possibili, si applica, oltre che alle rateazioni non ancora iniziate, anche a tutte le rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 e riguarda anche i piani relativi a debiti di importo non superiore a 5000 euro. Di conseguenza, tutti i piani rateali attualmente in corso relativi a debiti di importo non superiori a 5000 euro possono essere estesi fino ad un massimo di venti rate trimestrali. 

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