Cambiano i termini per pagare gli avvisi bonari inviati dall’Agenzia delle Entrate: fino al prossimo 31 agosto il contribuente avrà a disposizione 60 giorni di tempo, invece dei canonici 30
Con un emendamento al disegno di legge di conversione del decreto Ucraina (D. l. n. 21/2022), approvato in data 9 maggio 2022 dalla Commissione Finanza e Industria del Senato, si stabilisce che per gli avvisi bonari emessi sino al 31 agosto 2022 sono previsti 60 giorni per effettuare il pagamento del dovuto, evitando così l’iscrizione al ruolo.
Tuttavia, dal 1° settembre 2022, salvo interventi successivi, tornerà operativo il termine di pagamento ordinario pari a 30 giorni. In tal modo, il legislatore modifica fino ad agosto il termine di 30 giorni previsto dall’art. 2, comma 2, D. Lgs. n. 42/1997. Gli avvisi bonari di cui all’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 consistono nelle comunicazioni effettuate dall’Agenzia delle Entrate entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo, con cui si informa il contribuente dello svolgimento di “controlli automatici”, cioè caratterizzati da procedure automatizzate, su tutte le dichiarazioni da lui presentate, finalizzata a rinvenire eventuali inesattezze, derivanti dal confronto dei dati in possesso dell’Amministrazione Finanziaria con la dichiarazione stessa.
La ratio della disposizione è quella di assicurare il tempo necessario alle famiglie ed alle imprese per versare le somme dovute – in seguito ai controlli automatici – tenendo in considerazione gli effetti negativi determinati dalla pandemia, nonché delle ripercussioni economiche e produttive del conflitto bellico in Ucraina.
È bene precisare che entro 30 giorni dalla ricezione dell’atto è possibile presentare all’Amministrazione Finanziaria i dati o gli elementi non considerati o erroneamente valutati in fase di liquidazione, ai fini della riduzione della pretesa.
Tuttavia, bisogna sottolineare come la misura introdotta dall’emendamento del D.L. n. 21/2022 non preveda alcuna proroga del termine per le rateizzazioni delle somme derivanti dai controlli automatizzati.
Infatti, la norma non prevede il coordinamento con l’articolo 3-bis comma 3 del D. Lgs. n. 462 del 1997. Questa disposizione permette al contribuente di rateizzare le somme dovute in massimo 8 rate trimestrali, di pari importo, ovvero – per importi superiori a 5.000 euro – in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.
La prima rata dovrà essere corrisposta entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il mancato pagamento della prima rata ovvero di una delle altre rate comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena. La decadenza dal piano rateale è però esclusa (art. 15-ter, D.P.R. 602/1973) in caso di lieve inadempimento dovuto a:
- insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro;
- tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.
Tuttavia, il termine di saldo della prima rata, senza le necessarie modifiche, resterebbe di 30 giorni dalla ricezione dell’atto.
Occorre osservare tuttavia che in tal modo si genererebbe inevitabilmente una differenziazione sulle tempistiche di versamento. Infatti, senza la necessaria correzione i termini di pagamento dello stesso atto diverrebbero differenziati:
- 60 giorni nel caso in cui in unica soluzione;
- 30 giorni, la prima rata, in caso di dilazione. È auspicabile quindi un livellamento dei termini, riconoscendo una maggior estensione temporale sia nell’ipotesi del pagamento in un’unica soluzione che nel caso della rateazione.
Dunque, per il contribuente sussiste la possibilità di mantenere la forma della rateizzazione, perdendo però la possibilità di beneficiare della proroga di 60 giorni.