Le novità introdotte in materia di imposta di soggiorno dall’art. 5 quinquies del D.I. n. 146 del 2021 per i gestori delle strutture alberghiere volte ad interpretare il ruolo di questi ultimi
La disposizione di cui all’articolo 180, comma 3, D.l. n. 34 del 2020, secondo cui l’albergatore è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, è applicabile anche ai casi verificatisi prima della data di entrata in vigore del decreto “Rilancio”, ossia il 19 maggio 2020.
Così prevede l’articolo 5-quinquies del D.l. n. 146 del 2021, che ha chiarito i limiti temporali del comma 1-ter dell’articolo 4 del D.lgs. n. 23 del 2011, ai sensi del quale si attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.
Di conseguenza, il gestore della struttura ricettizia non risulta più essere completamente estraneo al rapporto di imposta che in origine si veniva ad instaurare esclusivamente tra il turista ed il comune.
Precedentemente, infatti, il gestore risultava essere un “agente contabile”, incaricato di maneggiare denaro pubblico e pertanto denunciabile per peculato in caso di mancato versamento del tributo nelle casse dell’ente impositore (Cassazione penale n.32058 del 2018).
Grazie al D.l. n. 146 del 2021, in quanto norma di interpretazione autentica, i gestori delle strutture alberghiere assurgono al rango di sostituti di imposta, anche relativamente ai fatti accaduti prima del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del decreto “Rilancio”.
Infatti, se da un lato vantano il diritto di rivalsa dell’imposta di soggiorno nei riguardi del villeggiante, dall’altro i gestori delle strutture alberghiere risultano obbligati a versare l’imposta anche nel caso in cui il turista non abbia precedentemente pagato la somma corrispondente.
Tuttavia, devono comunque essere prese in considerazione le sentenze n.30227 del 2020 e n.36317 del 2020 della Cassazione penale.
I giudici della Suprema Corte hanno non solo affermato la sussistenza del reato di peculato, ma hanno anche escluso la retroattività della depenalizzazione, ritenendo modificata in maniera radicale la struttura della fattispecie di illecito.
Appare evidente come la norma di interpretazione autentica, contenuta nell’articolo 5 quinquies del Dl 146/2021 dovrebbe servire proprio a superare questo orientamento giurisprudenziale, garantendo un’efficacia retroattiva della depenalizzazione della novella del 2020.
Pertanto, nell’ipotesi in cui vi sia il mancato pagamento della tassa di soggiorno, il comune può rifarsi anche solo nei confronti dell’esercente, essendo adesso quest’ultimo qualificato direttamente come debitore dell’ente locale, richiedendo non solo il pagamento del tributo, ma anche una sanzione del 30% ex articolo 13 del D. lgs. n.471 del 1997.
È comunque necessario precisare come alcune sezioni della Corte dei Conti (Sicilia e Toscana) continuino a ritenere che dal punto di vista della responsabilità fiscale del gestore la situazione sia rimasta immutata.
A tal proposito, anche il dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia durante l’evento “Telefisco” del Sole 24 Ore ha confermato questa linea interpretativa, discostandosi da quanto precedentemente statuito dalla Cassazione Penale.
Secondo il Ministero, il gestore della struttura alberghiera deve in un primo momento provvedere all’incasso della tassa di soggiorno, accantonandola, e successivamente deve trasmetterla al Comune. Il gestore non assume così la veste di sostituto di imposta, bensì quella di responsabile del pagamento, un agente contabile che maneggia denaro pubblico ed è tenuto a riversarlo nelle casse dell’ente pubblico.
Tuttavia, non può non considerarsi come la qualifica di agente contabile attribuita al gestore della struttura alberghiera, inteso come colui che opera nella gestione di pubblico denaro, non possa più essere ritenuta vigente all’interno dell’ordinamento, alla luce dell’articolo 5 comma quinquies del D.l. n. 146 del 2021.