La Corte di Cassazione chiarisce definitivamente i dubbi sulla tassazione ai fini dell’imposta di donazione ex art.56 del T.U.S.D.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 11832 del 12 aprile 2022, affronta il tema delle liberalità indirette, nell’ambito della imposta di donazione. Secondo la Corte, la liberalità indiretta rientra nell’ampia nozione di “trasferimenti gratuiti” che il legislatore tributario ha ritenuto opportuno impiegare ai fini dell’individuazione del presupposto impositivo dell’imposta.
La sentenza in esame riveste una notevole importanza, in quanto, per la prima volta, i Giudici di legittimità hanno affrontato in modo sistematico il tema della tassazione delle donazioni indirette.
Al riguardo, si precisa che per donazioni indirette devono intendersi quegli atti di liberalità che, pur non essendo attuati con lo schema contrattuale della donazione, realizzano gli effetti propri della donazione, ovvero l’impoverimento di un soggetto e l’arricchimento di un altro.
Tuttavia, i Giudici di legittimità hanno statuito che le liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione non devono essere ricomprese nel perimetro di applicazione dell’imposta di donazione nell’ipotesi in cui risultino collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende o di rami di azienda.
Infatti, per questi atti è già prevista l’applicazione dell’imposta di registro, in misura proporzionale, o dell’Iva.
Riguardo questa ipotesi, disattendendo la sua precedente giurisprudenza, la Cassazione sostiene che il “collegamento” che rende non tassabile la donazione indiretta non deve necessariamente derivare da una dichiarazione resa dal contribuente nell’atto collegato alla donazione indiretta e inerente all’effettuazione della donazione stessa, ma può essere desunto anche sulla base di elementi oggettivi.
Le altre liberalità indirette, quelle cioè non risultanti espressamente in atti soggetti a registrazione, confluiscono nella fattispecie delle liberalità indirette non formalizzate, risultando pertanto accertabili e tassabili alle condizioni previste dall’art. 56-bis del D.Lgs. n. 346/1990.
L’art. 56-bis (rubricato “Accertamento delle liberalità indirette), disciplinando la tassazione delle liberalità diverse dalla donazione “formale”, enuncia due principi:
- la facoltà del contribuente di registrare “volontariamente” le liberalità indirette (art. 56-bis, comma 3, T.U.S.D.);
- il potere dell’Amministrazione di accertare le liberalità indirette solo al ricorrere di due presupposti (art. 56-bis, comma 1, T.U.S.D.):
a. “quando l’esistenza” della liberalità indiretta “risulti da dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi”;
b. “quando le liberalità abbiano determinato, da sole o unitamente a quelle già effettuate nei confronti del medesimo beneficiario, un incremento patrimoniale superiore all’importo di 350 milioni di lire” (ora euro 180.760).
Se, dunque, il potere dell’Amministrazione di accertare donazioni “indirette” si ha solo al ricorrere dei predetti due presupposti, pare potersi concludere che non vi sia un obbligo generalizzato di registrare tutte le donazioni “indirette” risultanti (anche per via di enunciazione) da atti soggetti a registrazione, ma quest’obbligo si pone solo per le restanti ipotesi di donazioni “indirette” identificate dall’art. 56-bis.
In conclusione, dalla decisione in esame si deve dedurre che la donazione indiretta (ad esempio il caso del bonifico del genitore a favore del figlio che compra un appartamento) non può essere sottoposta a tassazione in quanto tale, ma solo quando il contribuente intenda farlo o si presenti la possibilità di doverla ammettere nell’ambito di una possibile futura procedura di accertamento.