L’Agenzia delle Entrate chiarisce i profili elusivi delle operazioni di scissione societaria ed ammette la legittimità delle operazioni di scorporo in passato ritenute elusive
L’Agenzia delle Entrate è spesso chiamata a rispondere a molteplici quesiti formulati dai contribuenti in materia di operazioni straordinarie.
In particolare, a seguito del provvedimento n. 185630 del 2018, con cui è stato introdotto l’obbligo di pubblicare le risposte ad interpello, sono stati resi noti 112 documenti di prassi dell’Amministrazione finanziaria in tema di fiscalità delle operazioni straordinarie.
La gran parte di tali risposte ha riguardato i profili elusivi di tali operazioni, anche alla luce dell’introduzione dell’art. 10-bis nella legge n. 212 del 2000 (cd. Statuto dei diritti del contribuente).
Tale disposizione normativa, infatti, ha delineato i presupposti necessari ai fini della qualificazione di una operazione abusiva ed ha precisato che il contribuente è libero di scegliere quale regime adottare laddove la legge preveda diverse opzioni comportanti un diverso carico fiscale.
In altri termini, qualora sussistano più alternative, è ammesso che il contribuente scelga tra gli atti, i fatti e i contratti quelli fiscalmente meno onerosi con il limite del divieto di perseguire vantaggi fiscali indebiti, questi ultimi definiti come i “benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario”.
In considerazione di tale quadro normativo, l’Amministrazione finanziaria ha posto particolare attenzione alla potenziale elusività delle operazioni di scissione societaria, per le quali ai sensi dell’art. 173 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (cd. TUIR) vige il principio di neutralità fiscale con riferimento ai beni della società scissa. In linea generale, pertanto, la predetta operazione non comporta, in capo alla società scissa, il realizzo di plusvalenze o di minusvalenze con riguardo ai beni assegnati al soggetto “avente causa” dell’operazione di scissione (la società beneficiaria).
Sul punto si rappresenta che già con la risoluzione n. 97/E del 2009 l’Agenzia delle entrate, rispondendo a un’istanza di interpello, ha fornito importanti chiarimenti interpretativi in materia di scissione del compendio immobiliare, volta a creare una o più società da far circolare sotto forma di partecipazioni.
In quel caso, l’operazione non sarebbe stata posta in essere con l’intento di riorganizzare il complesso aziendale attraverso la creazione di più sistemi in un’ottica di continuità aziendale ed imprenditoriale, ma sembrava costituire solo una fase intermedia di un più complesso disegno unitario finalizzato alla creazione di una o più società “contenitori”, destinate ad accogliere i rami operativi dell’azienda da far circolare, successivamente, sotto forma di partecipazioni. In tal modo, i soci persone fisiche avrebbero potuto beneficiare del meno oneroso regime di tassazione sui capital gains ai sensi dell’art. 68 del TUIR rispetto a quello ordinario di tassazione sulla cessione di azienda o ramo d’azienda di cui all’art. 86 del TUIR.
Tuttavia, dall’analisi delle risposte ad interpello più recenti emerge un orientamento meno restrittivo in materia di elusività delle operazioni di scissione. In particolare, è possibile individuare quattro diversi indirizzi:
(i) con la risposta ad interpello n. 13 del 2019, è stata sancita la legittimità delle operazioni di scissione del comparto immobiliare e successiva cessione delle partecipazioni della scissa. L’Agenzia delle Entrate si è espressa favorevolmente in merito ad una operazione di scissione parziale proporzionale, con la quale la società titolare di immobili e attività produttive trasferiva unicamente gli immobili ad una società neocostituita. A seguito di tale operazione i soci avrebbero ceduto a terzi le partecipazioni della società scissa (che rimaneva titolare del ramo produttivo) e avrebbero mantenuto le partecipazioni nella società beneficiaria immobiliare.
(ii) con la risposta ad interpello n. 282 del 2021 l’Amministrazione finanziaria ha ammesso la legittimità delle scissioni inverse con scorporo di asset aziendali a favore della controllante, con il fine di separare le attività immobiliari da quelle operative. Si trattava di una scissione societaria a favore dell’unico socio della scissa avente come oggetto di scissione: i) le partecipazioni nelle società del gruppo non relative al core business, ii) tutti i rapporti finanziari di credito e debito con le società partecipate oggetto di scissione, iii) le disponibilità finanziarie eccedenti rispetto a quelle necessarie per sostenere le attività operative e iv) alcune figure professionali di profilo tecnico. L’Agenzia, quindi, contrariamente a quanto sostenuto in passato, ritiene lecita l’operazione sotto ogni aspetto, dichiarando l’assenza di vantaggi fiscali indebiti.
In tal modo, è stato superato l’orientamento che assimilava tali operazioni ad una distribuzione di dividendi in natura a favore della controllante.
(iii) con la risposta ad interpello n. 89 del 2021 è ammessa la liceità delle scissioni volte a scorporare il ramo finanziario del patrimonio aziendale. L’Agenzia ha precisato che affinché non siano ravvisabili profili elusivi in un’operazione di scissione, occorre che la scissione non sia, di fatto, volta a surrogare lo scioglimento del vincolo societario da parte dei soci e l’assegnazione agli stessi del patrimonio aziendale imponibile attraverso la formale attribuzione dei relativi beni a società di “mero godimento”, non connotate da alcuna operatività, al solo scopo di rinviare la tassazione delle plusvalenze latenti sui beni trasferiti e/o, come nel caso specifico, delle riserve di utili in capo ai soci, usufruendo del regime di neutralità fiscale.
Pertanto, l’operazione di scorporo del ramo finanziario non è considerata abusiva purché l’attività di amministrazione della beneficiaria sia condotta con logiche imprenditoriali.
(iv) con la risposta ad interpello n. 435 del 2021, l’Agenzia delle entrate ha riconosciuto la legittimità delle operazioni di scissione non proporzionali asimmetriche. Si tratta di una operazione volta ad evitare la distribuzione di azioni o quote della società beneficiaria ad uno o più soci della scissa, con il fine di risolvere conflitti tra soci e/o dividere il patrimonio aziendale agevolando il passaggio generazionale.
Tale operazione non comporterebbe il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito, risultando un atto fisiologico alla riorganizzazione delle attività facenti capo alla famiglia, al fine di separare il destino imprenditoriale del nucleo familiare riferibile a un socio da quello degli altri soci.
Alla luce dei recenti orientamenti di prassi dell’Amministrazione finanziaria emerge un cambio di rotta degli Uffici che ha condotto a ritenere legittime alcune operazioni di scissione in passato ritenute abusive.