Il credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo delle imprese (c.d. Bonus Ricerca) è una agevolazione fiscale introdotta nell’ordinamento tributario dall’art. 3 del D. L. 23.12.2013, n. 145 (in seguito modificato dalle Leggi di Stabilità per il 2015 e per il 2017, nonché dal Decreto dignità 2018 e dalla Legge di Stabilità per il 2019).
Sono soggetti beneficiari del credito di imposta tutte le imprese che investano in attività di ricerca e sviluppo. Il credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo viene determinato in relazione alla spesa per investimenti dedicati dall’impresa a tali attività. Sono agevolabili solo determinate tipologie di spese specificatamente individuate dal legislatore.
Fino al 31/12/2019, il credito di imposta è riconosciuto per gli investimenti in ricerca e sviluppo in misura incrementale rispetto a quella effettuata nel triennio 2012/2014.
Pertanto, dopo avere individuato il parametro storico (e cioè la spesa media del triennio 2012/2014), va calcolata la spesa per investimenti del periodo di imposta e l’eventuale incremento. Su tale dato incrementale in relazione alle varie tipologie di investimento è acquisito un valore percentuale che varia a seconda della tipologia di spesa.
Il credito di imposta non costituisce un reddito tassabile (ed è pertanto irrilevante ai fini delle imposte sul reddito). Il credito è utilizzabile in compensazione. Quest’ultima può riguardare tutti i pagamenti tributari dovuti dall’impresa (Iva, ritenute, Ires, Irap), nonché i contributi Inps dovuti sui dipendenti. La compensazione è ammessa a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi relativi agli investimenti sulla ricerca.