Dal 1° luglio 2022, con l’abolizione dell’esterometro, tutti i dati relativi alle operazioni transfrontaliere dovranno transitare dal Sistema di Interscambio
Una delle tante novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021, modificando l’art. 1 comma 3 e comma 3 bis del D. Lgs. n. 127/2015, è rappresentata dall’impiego, a partire dal 1° luglio 2022, di un unico canale di trasmissione telematico per inviare non solo le fatture elettroniche, ma anche i dati delle operazioni con l’estero, eliminando in tal modo l’obbligo comunicativo specificamente previsto per le operazioni transfrontaliere (cd. esterometro).
Pertanto, a partire da tale data, la trasmissione dei dati della fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SDI), già obbligatoria in Italia, diventerà necessaria anche per le fatture attive relative a operazioni transfrontaliere di:
· cessioni di beni;
· prestazioni di servizi effettuate (e ricevute) nei confronti di soggetti al di fuori del territorio dello Stato.
Inoltre, per quanto riguarda le fatture passive ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico di tipo “TD17”, “TD18” e “TD19”, da trasmettere al Sistema di Interscambio.
È opportuno ricordare che l’art. 1, comma 3 del D. Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, stabiliva, al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, la necessità di emettere esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio.
Tuttavia, sebbene il suddetto comma 3 nella sua versione originaria prevedesse alcune specifiche categorie di soggetti esonerate dall’osservanza della medesima disposizione, con l’entrata in vigore del decreto PNRR 2 (D. L. n. 36/2022) risultano essere obbligati dall’obbligo di fatturazione elettronica:
· i soggetti rientranti nel “regime di vantaggio” di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D. L. 6 luglio 2011, n. 98;
· i soggetti rientranti nel regime forfettario, di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della L. 23 dicembre 2014, n. 190;
· i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore ad euro 65.000.
Più nello specifico, per queste categorie di contribuenti l’emissione della fattura in formato elettronico diventa obbligatoria:
· dal 1° luglio 2022 a condizione che i ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, conseguiti nell’anno precedente, siano superiori a 25.000 euro;
· dal 1° gennaio 2024, invece, la fatturazione elettronica sarà obbligatoria anche per i restanti soggetti, cioè quelli che, nell’anno precedente, non hanno superato la soglia di 25.000 euro di ricavi o compensi.
Bisogna precisare come, per emettere le fatture elettroniche non è sufficiente soltanto creare fattura cartacea o in PDF e successivamente spedirla al cliente.
Infatti, risulta necessaria non solo la produzione di una fattura in formato XML, ma anche l’invio della stessa al Sistema di Interscambio – SDI. Attraverso questo sistema saranno effettuati i controlli sul documento e, laddove superati, la fattura sarà consegnata al destinatario a seconda dell’indirizzo telematico – indirizzo PEC o Codice Destinatario – specificato all’interno della fattura.
Il servizio di conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche, fornito da operatori privati certificati facilmente individuabili in internet, è di 10 anni.
Si tratta di una speciale procedura di archiviazione che, attraverso l’apposizione di una marca temporale e della firma digitale, contribuisce ad assicurare non solo che l’identità di colui che emette fattura sia nota e accertata, ma anche che i documenti conservino inalterato il loro valore fiscale nel tempo.