L’algoritmo antievasione consentirà di stilare apposite liste di contribuenti a maggior rischio di evasione da diramare alle strutture periferiche dell’Agenzia delle Entrate
In attuazione di quanto previsto dalla legge di bilancio per il 2020 (articolo 1, commi da 681 a 686, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) è stato autorizzato con decreto di attuazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze l’utilizzo del software di Verifica dei rapporti finanziari (di seguito anche “VeRa”) che attraverso un algoritmo permetterà di scovare eventuali evasori.
I controlli avverranno con riguardo ai comportamenti fraudolenti ritenuti maggiormente lesivi dell’interesse fiscale dello Stato e riguarderanno frodi, abuso del diritto, false compensazioni, nonché l’indebita fruizione dei sostegni erogati durante la pandemia da Covid-19.
Con la circolare n. 21/E del 20 giugno 2022, l’Agenzia delle Entrate spiega il funzionamento di tale Software e precisa, in particolare, che lo stesso effettua un controllo di tipo incrociato sui dati provenienti da conti corrente, carte, patrimonio (immobiliare e mobiliare), sulla base dei dati a disposizione dell’Anagrafe Tributaria, nonché delle dichiarazioni dei contribuenti.
A seguito dell’analisi compiuta dal software i contribuenti saranno invitati dall’Amministrazione finanziaria, tramite comunicazione, a fornire spiegazione circa le difformità tra i dati dichiarati e quelli emersi.
Tuttavia, si precisa come le liste selettive di contribuenti a rischio che verranno predisposte dal software, indirizzate alle Direzioni regionali e provinciale, consentiranno di procedere con l’ordinaria attività di controllo da parte dei funzionari e della Guardia di Finanza nei confronti delle posizioni a più elevato rischio di evasione.
In considerazione della rilevanza e sensibilità dei dati ricavati, l’accesso alle informazioni tracciate dal software sarà consentito soltanto al personale autorizzato. Infatti, proprio in ragione del contenuto delle indagini compiute da VeRa, il decreto ha stabilito, tenendo conto del parere del Garante delle privacy, lo schema di conservazione dei dati ed i relativi tempi di conservazione, analisi e controllo.
Sul punto occorre precisare che il legislatore è intervenuto con un interessante elemento di novità riguardante l’anonimizzazione dei dati raccolti. Le eventuali anomalie riscontrate saranno associate ad un codice, senza svelare il nome del contribuente che potrà essere reso visibile soltanto in una fase successiva alla verifica.
Il decreto ha fissato il termine per la conservazione dei dati anonimizzati al secondo anno successivo a quello in cui “matura la decadenza della potestà impositiva” e comunque fino alla chiusura di eventuali contenziosi.
Sempre il provvedimento in parola ha previsto diversi momenti in cui il contribuente potrà richiedere l’accesso ai dati:
- dalla ricezione della lettera di compliance;
- dalla data di consegna del processo verbale di contestazione (PVC), della notifica dell’atto istruttorio o dell’atto impositivo in caso di contribuenti sottoposti a controllo.
In ogni caso, sarà possibile richiedere l’accesso ai suddetti dati dal giorno successivo a quello in cui matura la decadenza del potere di accertamento per i contribuenti che non fossero stati interessati dagli atti dei due punti precedenti. È ovviamente fatta salva la possibilità per il contribuente di richiedere la rettifica dei dati personali non esatti.
Il funzionamento del sistema consentirà di porre le basi per l’interoperabilità delle banche dati, prevista per l’attuazione della delega fiscale.
Per maggiore chiarezza, si attende la pubblicazione del decreto in Gazzetta ufficiale.