NewsLe imprese che hanno utilizzato aiuti di stato “de minimis” devono compilare il quadro rs401-2 per i redditi e is201-2 per l’Irap indicando l’importo fruito

Gli aiuti de minimis sono soggetti ad una procedura di monitoraggio che impone la collaborazione del contribuente, il quale può regolarizzare la propria posizione mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa

L’Agenzia delle Entrate, a partire da gennaio 2022, sta inviando lettere di invito ai contribuenti alla compilazione in dichiarazione del Quadro RS401-2 per i redditi e IS201-2 per l’IRAP in relazione agli aiuti di stato c.d. “de minimis“, fruiti nei precedenti periodi d’imposta. 

Gli aiuti di stato de minimis sono misure di sostegno rivolte alle imprese che non necessitano di preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea, trattandosi di aiuti, anche di carattere fiscale, di modesta entità. 

In specie, ciascuna impresa può fruire al massimo, nell’arco di tre anni, di aiuti de minimis per un importo non superiore a 200 mila euro (ad eccezione di alcuni specifici settori produttivi). 

L’eventuale superamento di questa soglia comporta il recupero integrale dell’aiuto, che non potrà essere conservato nemmeno per la parte non eccedente il tetto massimo. 

L’Agenzia delle Entrate, a fini di trasparenza a partire dal 1° luglio 2017, è chiamata a riepilogare gli aiuti de minimis concessi su scala nazionale nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” (consultabile pubblicamente al sito http://www.rna.gov.it), facendovi confluire, mediante un invio massimo di dati nell’esercizio successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale, gli importi fruiti dai contribuenti e da questi ultimi esposti nella propria dichiarazione. 

Al fine di permettere all’Amministrazione finanziaria di monitorare il corretto rispetto dei limiti quantitativi fissati dalla disciplina europea e di adempiere a tale incombente, le imprese sono chiamate a fornire il dettaglio, in ciascuna dichiarazione annuale, dell’importo totale degli aiuti de minimis eventualmente fruiti in corso d’anno. 

Le irregolarità commesse dal contribuente nella compilazione del Quadro RS401-2 per i redditi e IS201-2 per l’IRAP (ad esempio, mancata compilazione dei predetti campi) potranno essere sanate con ravvedimento operoso.  

Secondo l’Amministrazione finanziaria, la mancata indicazione degli aiuti di Stato nel relativo prospetto della dichiarazione dei redditi comporta le conseguenze previste dall’art. 17 del regolamento istitutivo del Registro nazionale degli aiuti di Stato (D.M. 31 maggio 2017, n. 115).  

Nello specifico tale articolo stabilisce al comma 2 che “l’inadempimento degli obblighi di registrazione previsti dal presente regolamento […] determina l’illegittimità della fruizione dell’aiuto individuale”.  

Non può non essere considerato come questa conseguenza è stata ribadita dal Ministero dell’Economia e delle finanze nell’interrogazione parlamentare n. 5-06180 del 23 giugno 2021, presso la Commissione Finanze della Camera dei Deputati. 

In sostanza, il rischio che il contribuente corre non compilando il rigo RS401-2 per i redditi o il rigo IS201-2 per l’IRAP è quello della revoca del contributo ricevuto. 

In conclusione, ove il contribuente si renda conto di aver usufruito dell’aiuto de minimis in maniera indebita, sarà necessario procedere alla restituzione dell’aiuto, presentando una dichiarazione integrativa e versando all’Erario una somma pari all’aiuto fruito, oltre ad interessi e sanzioni 

Via Tirso, 26 / 00198 Roma
+39 06 32 42 427
Piazza Duomo, 17 / 20121 Milano
+39 02 80 50 06 84

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