Le nuove disposizioni in materia di obblighi IVA per le vendite a distanza di beni introducono un nuovo regime speciale al quale gli operatori possono aderire per usufruire di importanti semplificazioni operative.
A partire dal 1° luglio 2021 trovano attuazione le disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 83/2021 che, recependo le Direttive europee (Direttiva n. 2017/2455 che modifica la Direttiva n. 2006/112/CE e Direttiva n. 2009/132/CE), in materia di e–commerce, introduce importanti semplificazioni degli obblighi IVA per le vendite a distanza di beni.
Tra le novità introdotte dalla nuova disciplina riveste particolare importanza quella relativa all’istituto della rappresentanza fiscale.
Ed invero, secondo la normativa previgente le imprese che effettuavano operazioni di e-commerce in ambito transfrontaliero – superate determinate soglie di fatturato – erano tenute ad identificarsi ai fini IVA nello Stato membro in cui era stabilito il consumatore finale del bene, secondo le regole ordinarie in materia.
Tale assolvimento si mostrava necessario per consentire l’assolvimento dell’IVA nello Stato di destinazione del bene, con la conseguenza che laddove l’operatore si fosse trovato nella condizione di dover effettuare operazioni in Paesi differenti dell’Unione europea, avrebbe dovuto porre in essere tali adempimenti in ciascuno di detti Stati.
La nuova disciplina introduce importanti semplificazioni proprio al fine di superare le previgenti difficoltà operative, dando la possibilità agli operatori di aderire al regime speciale One stop shop (OSS).
Si tratta, invero, di un particolare regime opzionale che introduce un sistema europeo di assolvimento dell’IVA centralizzato e digitale, nel quale confluirà anche il vecchio regime Mini One Stop Shop (MOSS).
In particolare, il MOSS consentiva solo a determinati soggetti passivi IVA (ossia soggetti che prestavano servizi di telecomunicazione, tele-radiodiffusione ed elettronici a privati consumatori) di dichiarare e versare l’IVA dovuta in tutti gli Stati membri dell’UE in un unico Stato.
La nuova disciplina, invece, estende quest’ultimo regime a tutta una serie di operazioni, fra le quali:
- le vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica;
- determinate vendite interne di beni facilitate dalle piattaforme on-line.
Occorre osservare che tra i vantaggi connessi all’adesione al regime OSS vi è la possibilità per l’impresa che vende beni a consumatori finali in tutta l’UE:
- di registrarsi elettronicamente ai fini IVA in un unico Stato membro per tutte le operazioni effettuate a favore di acquirenti situati negli altri 26 Stati UE;
- di effettuare un’unica dichiarazione elettronica OSS IVA procedendo ad un unico pagamento dell’imposta dovuta su tutte le cessioni di beni. Le dichiarazioni IVA relative alle operazioni effettuate nell’ambito del regime speciale devono, infatti, necessariamente riguardare solo le cessioni realizzate tramite l’OSS.
Al riguardo, si specifica che le dichiarazioni IVA relative alle suddette operazioni sono trimestrali.
Resta ferma la facoltà in capo all’operatore di mantenere aperte più partite IVA all’interno di Stati diversi, avendo cura di tenere separati gli adempimenti relativi al nuovo regime speciale.
Al fine di permettere l’adesione al nuovo regime speciale, a partire dal 1° aprile 2021 l’Agenzia delle Entrate ha predisposto sul sito istituzionale le funzionalità telematiche che consentono ai soggetti passivi di effettuare la registrazione on-line.
In sostanza, il suddetto nuovo regime ha previsto un sistema che determina particolari semplificazioni negli obblighi IVA con riferimento alle vendite a distanza.
Ciò consentirà a tali soggetti passivi che effettuino operazioni di cessione di beni intracomunitarie e-commerce di semplificare gli adempimenti procedimentali necessari e connessi all’effettuazioni di dette operazioni.