NewsIl regime di tassazione delle liberalità indirette effettuate da un soggetto estero tramite bonifico bancario su conto cointestato

L’imponibilità dell’operazione, ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, è connessa alla sussistenza del presupposto territoriale

La Cassazione, con la sentenza 8175 del 24 marzo 2021, fornisce chiarimenti sul tema della tassazione delle donazioni indirette. 

In particolare, la vicenda sottoposta al giudizio della Corte trae origine da un atto di trasferimento di una somma di denaro in un conto cointestato, configurando in tal modo una forma di donazione indiretta. 

I Giudici hanno ritenuto che si potesse qualificare come un atto di liberalità in quanto le somme oggetto di trasferimento appartenevano solo ad uno dei cointestatari prima dell’accreditamento, realizzando pertanto il presupposto per l’applicazione dell’imposta sulle donazioni.  La sentenza chiarisce che il tributo è applicabile in Italia solo nel caso in cui il bene oggetto di donazione sia “esistente sul territorio italiano”. 

Nel caso di specie, si trattava di una liberalità indiretta realizzata mediante bonifico bancario disposto da un soggetto svizzero ad un soggetto fiscalmente residente in Italia. 

Tale circostanza, dunque, avrebbe escluso la tassabilità di somme di denaro erogate a titolo di liberalità da un soggetto fiscalmente residente all’estero a favore di un beneficiario fiscalmente residente in Italia. 

Dall’iter motivazionale della Corte emerge che il denaro detenuto in un conto svizzero e trasferito, mediante bonifico presso una filiale italiana, non può essere considerato come bene “esistente in Italia”.  

La pronuncia seppur nel caso di specie esclude la tassabilità dell’operazione, induce ad importanti riflessioni.  

Invero, sembra opportuno precisare come la Corte sia pervenuta a tale soluzione interpretativa sulla base del fatto che nel caso di specie non si fosse configurato il presupposto territoriale dell’imposta. 

In tal modo viene indirettamente sancito il principio secondo cui un trasferimento di denaro, effettuato mediante bonifico bancario su conto cointestato, configura il presupposto per l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni. 

In altri termini, nel caso di specie l’operazione viene esclusa dalla tassazione per mancanza del requisito della collocazione del bene sul territorio nazionale, risultando al contrario imponibile in Italia in presenza del suddetto requisito. 

Sul punto occorre precisare che ai sensi dell’art. 2 del D.p.r. n. 131/1986 gli atti formati all’estero che comportano un trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili o azienda esistenti nel territorio dello Stato devono essere registrati e assoggettati al pagamento dell’imposta di registro. 

In applicazione di tale disposizione rilevano, dunque, ai fini dell’imposta di registro e, conseguentemente, ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle donazioni, solo gli atti formati all’estero che hanno ad oggetto beni immobili o aziende esistenti sul territorio dello Stato 

Al fine di evitare che atti formati all’estero, aventi ad oggetto beni diversi dagli immobili e dalle aziende, eludessero l’obbligo di registrazione ai fini dell’imposta sulla donazione con la L. n. 342/2000, art. 69, c. 1, lett. n), è stato inserito, dopo il comma 1, art. 55 del T.U.S., il c. 1-bis ove è stabilito che, ai finii dell’imposta sulla donazione, ”sono soggetti a registrazione in termine fisso anche gli atti aventi ad oggetto donazioni, dirette o indirette, formati all’estero nei confronti di beneficiati residenti nello Stato”. 

In tal modo, il Legislatore ha inteso affermare l’obbligo della registrazione anche per gli atti donazione “firmati all’estero”, aventi ad oggetto beni diversi da immobili ed aziende esistenti nel territorio dello Stato 

In definitiva, ai fini dell’imposta sulle donazioni devono essere assoggettati a registrazione in termine fisso anche gli atti formati all’estero aventi ad oggetto beni diversi da immobili e aziende esistenti nel territorio dello Stato, sempreché il donante sia residente nello Stato, ovvero nel caso in cui il donante sia non residente, quando i beni siano “esistenti” nel territorio dello Stato.  

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