NewsLe Società Benefit tra crisi pandemica e agevolazioni statali

Le Società Benefit tra crisi pandemica e agevolazioni statali: dalla loro introduzione con legge 28 dicembre 2015 n. 208 (cc. 376-384) al bonus fiscale previsto dall’ Art. 38 D.L. n.34 del 19 maggio 2020 (c.d. Decreto Rilancio)

 

Scade il 15 giugno il termine per richiedere il credito d’ imposta a copertura delle spese di costituzione o trasformazione in Società Benefit previsto dal c.d. Decreto Rilancio.

Introdotte in Italia dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (c.d. Legge di Stabilità 2016), le c.d. Società Benefit (SB) rappresentano l’evoluzione del tradizionale concetto di azienda in quanto perseguono, oltre al profitto dei soci, anche una o più finalità di beneficio comune di carattere ambientale e/o sociale.

In particolare, a norma dell’art. 1 comma 377 l. n. 208/2015, possono costituirsi e/o assumere successivamente la qualifica di Società Benefit – mediante apposita modifica dell’atto costitutivo e/o dello statuto secondo le disposizioni proprie di ciascun tipo societario – tutte le società di cui al libro V, titoli V e VI, del Codice Civile, eccezion fatta per le S.r.l. semplificate costituitesi ai sensi dell’art. 2463 bis c.c.

Fermo restando quanto generalmente previsto nel Codice Civile, la società che intende assumere la qualifica di Società Benefit deve necessariamente indicare, nell’ambito del proprio oggetto sociale le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire sebbene l’individuazione del c.d. scopo benefit sia rimessa all’arbitrio dei soci, il comma 378 lett. a) dell’art. 1 l. n. 208/2015 precisa che il “beneficio comune” deve in ogni caso sostanziarsi nel perseguimento di uno o più effetti positivi o nella riduzione degli effetti negativi per le categorie interessate direttamente e/o indirettamente dall’attività sociale. In quest’ottica, secondo il disposto dell’art. 1 comma 380 n. 208/2015, la Società Benefit deve essere amministrata “in modo da bilanciare l’interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 376” ovvero persone, comunità, territori, ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse portatori di interesse sui quali l’attività sociale può avere un impatto.

L’organo amministrativo individua il soggetto responsabile a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune (c.d. benefit officer); l’inosservanza degli obblighi di gestione gravanti su tale soggetto può costituire un inadempimento rilevante in tema di responsabilità.

La Società Benefit è tenuta, poi, a redigere con cadenza annuale una relazione (c.d. di impatto), da allegare al bilancio avente ad oggetto la descrizione degli obiettivi e dei risultati ottenuti nonché degli obiettivi futuri.

Tale relazione consente agli stakeholders e agli organi preposti alle funzioni di controllo ( che nelle società SB vedono ampliate le proprie funzioni e le responsabilità anche in relazione al perseguimento di bilanciamento tra l’interesse dei soci e gli interessi delle categorie coinvolte) di monitorare l’andamento della società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune individuate dallo statuto.

Con la grave crisi economica innescata dalla pandemia da Covid-19, si è assistito in Italia ad un significativo aumento delle imprese che hanno scelto di operare o di costituirsi nella forma di una SB. Una delle possibili ragioni alla base di tale successo, potrebbe essere quanto previsto dall’Art. 38 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. Decreto Rilancio) che, nell’ottica di sostenere il rafforzamento del sistema delle SB sul territorio nazionale, ha previsto un contributo sotto forma di credito d’imposta nella misura del 50 % dei costi di costituzione o trasformazione in SB, sostenuti dal 19 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021 ( entro il limite massino di euro diecimila).

Il comma 2-bis dell’art de quo ricomprende tra i suddetti costi:

(i) quelli notarili e di iscrizione nel registro delle imprese

(ii) le spese inerenti l’assistenza professionale e la consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in SB.

Possono beneficiare della suddetta agevolazione le imprese, di qualunque dimensione, che alla data della presentazione della istanza:

  •  sono costituite, regolarmente iscritte e “attive” al Registro delle imprese;
  • hanno sostenuto spese per la costituzione ovvero per la trasformazione in società benefit tra il 19 luglio 2020 al 31 dicembre 2021;
  • svolgono un’attività economica in Italia disponendo di una sede principale o secondaria;
  • si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
  • non rientrano tra i soggetti nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni.

Le imprese intendano fruire di tale agevolazione fiscale hanno tempo fino alle ore 12:00 del 15 giugno 2022 per presentare l’istanza resa disponibile sul sito www.mise.gov.it.

Via Tirso, 26 / 00198 Roma
+39 06 32 42 427
Piazza Duomo, 17 / 20121 Milano
+39 02 80 50 06 84

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