NewsLettere d’intento, plafond iva e requisiti necessari per essere considerati esportatori abituali

L’Agenzia delle Entrate mette in guardia i fornitori dalle operazioni commerciali poste in essere con soggetti che non sono realmente dei veri esportatori abituali

L’Agenzia delle Entrate, in seguito allo svolgimento di appositi controlli, sta inviando delle comunicazioni ad imprese fornitrici, comunicando loro di aver posto in essere operazioni commerciali con falsi soggetti esportatori abituali. 

Al riguardo infatti, l’art. 8, comma 1, lettera c) del D.p.r. n. 633 del 1972, stabilisce che, impiegando lo strumento della lettera d’intento, l’esportatore abituale può richiedere ai propri fornitori di emettere fattura senza applicazione dell’Iva, osservando il limite del proprio plafond.  

La lettera d’intento ha la specifica finalità di mettere in evidenza la volontà del soggetto esportatore abituale di effettuare acquisti o attività di importazione usufruendo della facoltà riconosciutagli dal legislatore di non applicare l’imposta in questione. 

In particolare, mediante l’utilizzazione di warning letters, l’Agenzia delle Entrate esorta le imprese fornitrici a controllare con estrema attenzione – non solo dal punto di vista formale ma anche da un punto di vista sostanziale – la presenza dei requisiti di esportatore abituale della controparte, sia all’inizio sia durante lo svolgimento del rapporto.  

Una volta ricevuta una warning letter da parte dell’Agenzia delle Entrate, il fornitore deve interrompere le attività commerciali con il presunto falso esportatore abituale ed ha l’obbligo di non emettere più fatture nei confronti nel medesimo soggetto senza che venga applicata l’Iva, come previsto dall’art. 8, comma 1, lettera c), D.p.r. n. 633 del 1972. 

In termini generali, per usufruire della disciplina dell’esportatore abituale, un soggetto deve munirsi di una approfondita documentazione, da presentare all’impresa fornitrice, contenente: 

  • la comunicazione preventiva ed effettiva della dichiarazione trasmessa all’Agenzia delle Entrate, corredata dalla ricevuta di trasmissione, della dichiarazione di intenti. Si tratta di un requisito indispensabile anche per l’emissione della fattura; 
  • l’effettiva iscrizione al Vies (Vat Information Exchange System), finalizzata ad appurare che il soggetto ha effettuato operazioni all’estero; 
  • l’osservanza degli obblighi contabili e fiscali; 
  • l’effettivo raggio di azione del cliente, con speciale riguardo rispetto alle attività effettuate all’estero.  

In sostanza, l’impresa fornitrice, prima di svolgere qualsiasi operazione commerciale con un soggetto qualificabile come esportatore abituale, ha l’onere di verificare la sussistenza dei requisiti in capo al cliente con cui si pongono in essere operazioni commerciali.  Una volta ricevuta una warning letter da parte dell’Agenzia delle Entrate, la società fornitrice deve compiere un’attenta analisi di tutte le operazioni poste in essere nel passato con il soggetto attenzionato nella lettera.  

Nella specifica ipotesi in cui dovessero emergere dei profili di criticità, il fornitore dovrà sanare la propria posizione impiegando lo strumento del ravvedimento operoso. Inoltre, è necessario aggiungere che, mediante lo strumento del ravvedimento, l’impresa fornitrice potrà usufruire della causa di non punibilità espressamente prevista dall’art. 13, comma 2 del Dlgs 74/2000 per il reato di infedele dichiarazione. 

Sul punto, va evidenziato che è costante la giurisprudenza della Corte di Cassazione nel ritenere che in capo all’impresa fornitrice gravi l’onere di provare l’adozione di misure ragionevoli, volte a garantire l’esclusione della stessa da eventuali frodi con il falso esportatore abituale (n. 176 del 2015, n. 4593 del 2015, n. 19898 del 2016, n. 14936 del 2018, n. 1988 del 2019).  

Qualora risultasse che, con preventivi controlli, il fornitore avrebbe potuto riscontrare, l’intento fraudolento della controparte, questi sarà obbligato a pagare l’Iva non presente nelle precedenti fatture insieme alle sanzioni. Se dalla somma dei due elementi dovesse risultare il superamento delle soglie penali, il soggetto incorrerebbe nella fattispecie penale di infedele dichiarazione, ex articolo 4 del Dlgs 74/2020. 

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