Con il decreto dell’11 dicembre 2021 del MEF sono state affrontate varie questioni relative al tema degli aiuti di stato concessi durante il periodo dell’emergenza pandemica
L’approvazione, ormai prossima, da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’autodichiarazione degli Aiuti di Stato fruiti durante l’emergenza sanitaria impone alle imprese di verificare se siano stati rispettati i massimali e le condizioni previste dal Quadro temporaneo.
Invero, le imprese che durante l’acuirsi della pandemia hanno fruito di aiuti anti-Covid saranno oggetto di controlli specifici per verificare il rispetto della normativa comunitaria e l’osservanza delle condizioni e dei limiti stabiliti dal decreto del MEF dell’11 dicembre 2021. Al riguardo, i soggetti beneficiari dovranno presentare una dichiarazione sostitutiva di un atto di notorietà in cui si attesta il rispetto dei requisiti in questione, in ossequio a quanto previsto dal suddetto decreto.
Tuttavia, risultano sussistere ancora perplessità circa la predisposizione della documentazione. In particolare, il citato decreto non chiarisce alcunché circa la cumulabilità dei massimali previsti nelle suddette due sezioni. È necessario in ogni caso rispettare la tassatività delle misure elencate all’interno del comma 13 dell’articolo 1 del decreto Sostegni.
Un’altra importante questione irrisolta riguarda la possibilità per l’impresa beneficiaria di utilizzare in maniera alternativa per la medesima misura sia la sezione 3.1 sia la sezione 3.12, sussistendone i requisiti. In questo modo è possibile ripartire la somma dell’aiuto, dividendola in quote, tra le due diverse sezioni, sussistendo in ambo i casi i requisiti previsti. Peraltro, risulta dubbia la definizione dell’esatto momento in cui è avvenuta la concessione dell’aiuto nei confronti del soggetto beneficiario: laddove tale data non venga determinata in maniera precisa, potrebbero sorgere delle problematiche relative non solo alla presentazione dell’autodichiarazione, ma anche al calcolo del “periodo ammissibile” per la sezione 3.12, dovendo molte imprese restituire gli aiuti. A questo proposito, il decreto, richiamando la decisione della Commissione europea del 15 ottobre 2021, conferma come la data rilevante da prendere in considerazione sia quella in cui l’aiuto è stato messo a disposizione dell’impresa beneficiaria. Tuttavia, a seconda della diversa misura bisognerà tenere presente:
- la data di approvazione della domanda di aiuto, nel caso specifico in cui la concessione della misura sia subordinata a tale domanda e alla sua approvazione;
- la data di presentazione della dichiarazione dei redditi (purché effettuata entro il 31 dicembre 2021) o la data di compensazione o la data di maturazione. Il decreto nulla dice riguardo i crediti che possono essere oggetto di cessione;
- negli altri casi, la data di entrata in vigore della normativa (esenzione Imu o Irap).
Infine, occorre precisare che l’art. 4 del decreto in questione stabilisce che, in caso di splafonamento dai massimali, l’importo dell’aiuto eccedente deve essere spontaneamente restituito da parte del soggetto beneficiario. Il rischio di superamento dei limiti imposti dal Quadro temporaneo deve essere parametrato non sulla singola impresa, ma sull’intera “unità economica”, evitando così che un gruppo societario possa beneficiare di più aiuti Covid.
Per il recupero delle eccedenze in caso di splafonamento non sono previste sanzioni ma solo il calcolo degli interessi secondo il regolamento 794/2004. Bisogna precisare come secondo il medesimo articolo, la restituzione possa avvenire anche con una compensazione rispetto ad aiuti “successivamente ricevuti dalla medesima impresa”.
Ne consegue che laddove l’impresa beneficiaria superi il limite stabilito nel corso del primo periodo (fino al 27 gennaio 2021) di vigenza della sezione 3.1, l’eventuale splafonamento potrebbe in maniera automatica trovare capienza automatica con il massimale della medesima sezione non interamente coperto al 31 dicembre 2022.