NewsSpunti di riflessione in merito ai recenti documenti di prassi dell’A.F. in tema di Transfer Pricing
Con la circolare 15/E/2021 l’Agenzia delle Entrate analizza le principali novità in materia di Transfer Pricing
L’Agenzia delle Entrate con la circolare 15/E/2021 ha inteso chiarire taluni aspetti relativi alla nuova disciplina concernente la documentazione idonea a dimostrare il rispetto del principio di libera concorrenza e dei prezzi di trasferimento praticati sul mercato in materia di Transfer Pricing.
Il suddetto documento precisa che, al fine di beneficiare della penalty protection, e quindi della disapplicazione delle sanzioni in caso di verifica, la documentazione deve essere composta sia dal masterfile sia dal countryfile.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato come un’importante novità è costituita dalla comunicazione della suddetta documentazione da effettuare entro il 30 novembre. La consegna, infatti, deve avvenire mediante l’impiego di una firma elettronica con marca temporale al fine di cristallizzare la documentazione e far in modo che risulti impossibile effettuare delle successive modificazioni.
Nel caso in cui non abbia integralmente predisposto la documentazione entro il suddetto termine, nei 90 giorni successivi il contribuente è tenuto ad inoltrare all’Agenzia delle Entrate una documentazione integrativa o sostitutiva di quella inviata in precedenza.
In tal caso la firma digitale con marca temporale dovrà riferirsi al momento della data di inoltro effettivo della dichiarazione.
Laddove il contribuente non adempia all’obbligo di comunicazione nelle tempistiche appena descritte e tale violazione non sia stata contestata, potrà effettuare una comunicazione tardiva entro il termine della successiva dichiarazione (30 novembre 2022).
Nonostante tale remissione in bonis, l’Agenzia delle Entrate nella circolare in questione specifica come questa sia valida solo per quanto riguarda la tardiva comunicazione: pertanto, la firma digitale e la marca elettronica devono comunque essere apposte entro l’ordinario termine di 90 giorni dalla scadenza originaria per la presentazione della dichiarazione.
In questo modo risultano impossibili recuperi ex post, potendo solo slittare l’onere della comunicazione fino al 30 novembre 2022. È stato inoltre specificato come la firma digitale e la marca elettronica devono essere apposte sul masterfile di gruppo dal rappresentante legale del contribuente anche nel caso in cui la documentazione sia stata predisposta e firmata dal soggetto controllante, diretto o indiretto.
È chiaro come la disciplina della sottoscrizione elettronica abbia come specifica finalità quella di attribuire una data certa alla documentazione, rendendo la stessa “idonea” alla determinazione dei componenti reddituali.
Peraltro, l’Agenzia delle Entrate nella circolare evidenzia che nel caso in cui un costo non risulti inerente ab origine, la documentazione non può in alcun modo sanare tale carenza sostanziale.
Conseguentemente, non può in alcun modo essere impiegata la documentazione transfer pricing relativa alla penalty protection nel caso in cui ci si trovi di fronte a costi non inerenti.
Un ulteriore profilo rilevante riguarda la documentazione integrativa.
In questo caso, avendo tale documentazione la finalità di rettificare il valore di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento operati dal contribuente, la firma elettronica e la marca temporale devono essere apposte sulla dichiarazione integrativa nel momento in cui la stessa viene inviata.
Tuttavia, nel caso in cui non sia stato comunicato il possesso di tale documentazione dal principio, il regime della integrativa a sfavore non potrà operare.